Obbligo delle verifiche periodiche dei sistemi di protezione di interfaccia SPI

L’AEEGSI ha pubblicato la Delibera 786/2016/R/eel, che fa seguito al documento di consultazione 614/2016, e definisce le tempistiche e modalità per l’applicazione delle nuove disposizioni previste dalla variante V2 alla Norma CEI 0-16 per la media tensione e dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21 per la bassa tensione.

In questo breve articolo ci soffermeremo in particolare sulle verifiche dei sistemi di protezione di interfaccia (SPI) che controllano i limiti di tensione e frequenza in caso di connessioni in parallelo tra un sistema di generazione locale (ad esempio impianti fotovoltaici, di cogenerazione, ecc.) e la rete di distribuzione.

I controlli dei SPI

Il controllo delle interfacce fra impianto e rete, dovrà essere fatto da tutti i proprietari di impianti fotovoltaici, piccoli e grandi, in bassa e media tensione.

Le verifiche periodiche con cassetta prova relè sul sistema di protezione di interfaccia, previste dall’Allegato U della Variante 2 alla Norma CEI 0-16 e dall’Allegato G alla nuova edizione della Norma CEI 0-21, saranno effettuate da parte dei titolari degli impianti di produzione aventi le seguenti caratteristiche:

  • connessi in media tensione con potenza nominale superiore a 11,08 kW;
  • connessi in bassa tensione con potenza nominale superiore a 11,08 kW, che presentano un sistema di protezione di interfaccia esterno (riguarda anche gli impianti con potenza superiore a 6 kW e fino a 11,08 kW).

I titolari degli impianti di produzione in esercizio  e connessi alle reti MT e BT di potenza fino a 11,08 kW, con SPI integrato, devono eseguire le prove sul SPI tramite autotest ogni anno e riportarle su apposito registro.

Le tempistiche

Le tempistiche entro le quali devono essere effettuate le verifiche periodiche del sistema di protezione di interfaccia tramite cassetta prova relè per gli impianti connessi in media e bassa tensione, sono riportate nella tabella seguente:

Data di entrata in esercizio dell’impianto di produzione Termine entro cui eseguire la verifica
fino al 31 Dicembre 2009 entro il 30 Settembre 2017

entro 5 anni dalla precedente verifica documentata

dal 01 Gennaio 2010 al 30 Giugno 2012

entro il 31 Dicembre 2017

entro 5 anni dalla precedente verifica documentata

dal 01 Luglio 2012 al 31 Luglio 2016

entro il 31 Marzo 2018

entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio

entro 5 anni dalla precedente verifica documentata

dal 01 Agosto 2016 entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio

Qualora l’impianto di produzione sia costituito da due o più sezioni, anche eventualmente dotate di più sistemi di protezione di interfaccia, con diverse date di entrata in esercizio, ai fini della determinazione dei termini entro cui eseguire la verifica periodica del sistema di protezione di interfaccia, si fa riferimento alla data di entrata in esercizio della prima sezione dell’impianto di produzione e la verifica riguarderà tutti i sistemi di protezione di interfaccia presenti nell’impianto.

Cosa si rischia

In caso di mancata effettuazione delle suddette verifiche periodiche da parte del titolare dell’impianto di produzione, il gestore di rete (per es. e-distribuzione), nel corso del primo mese successivo alla scadenza, invierà ai soggetti interessati un sollecito attraverso il portale informatico oppure a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC.

Qualora i soggetti interessati non effettuino le verifiche entro un mese dal ricevimento del sollecito, il gestore ne darà comunicazione al GSE che provvederà a sospendere l’erogazione degli incentivi, le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato ove presenti. La sospensione dell’erogazione degli incentivi cesserà i propri effetti, a seguito dell’esecuzione della verifica periodica del sistema di protezione di interfaccia da parte del titolare dell’impianto di produzione.

Oltre alla sospensione degli incentivi, la Delibera 786/2016/R/eel, consente di applicare l’eventuale sospensione del servizio di connessione prevista dal regolamento di esercizio sottoscritto dai produttori e dal gestore; tale sospensione potrà essere effettuata dal gestore solo previo preavviso e comunque non prima di due mesi dall’invio del medesimo preavviso.

Il motivo di questi controlli

Gli impianti fotovoltaici malgrado quello che un normale utente possa pensare, sono degli impianti complessi e potenzialmente pericolosi, pertanto la manutenzione periodica dovrebbe essere fatta con regolarità.

Il paragone con le vostre caldaie è d’obbligo, ogni anno la pulizia e ogni due la prova fumi: perché per un impianto fotovoltaico non dovrebbe essere fatto lo stesso, a maggior ragione che è stato un investimento, che deve produrre sempre bene?

Ora l’ AEEGSI ha ritenuto di colmare questa lacuna, obbligando di fatto i proprietari a fare almeno un controllo periodico sull’interfaccia fra impianto fotovoltaico e rete, cioè su quella parte di impianto preposta al distacco nel caso l’inverter immetta corrente con tensione o frequenza non conformi, e che sia anche in grado di staccare l’impianto in caso di mancanza di tensione di rete.

I proprietari dovranno rivolgersi a tecnici specializzati in impianti a fonti rinnovabili o a tecnici abilitati al controllo degli impianti elettrici (verificate sempre i requisiti).

Per gli impianti sotto i 6 kW sarà sufficiente eseguire l’autotest dell’inverter, per gli impianti sopra i 6 kW dotati di SPI esterna occorrerà la cassetta prova relè.

I proprietari non verranno avvisati con una comunicazione apposita, pertanto sarà loro dovere adempiere all’obbligo, rispettando le tempistiche suddette.

Il costo di questi controlli

Un tecnico abilitato con il dispositivo prova relè chiede mediamente dai 350 euro ai 900 euro a seconda che l’impianto sia in BT o MT.

Nel caso di impianti con potenza inferiore ai 6 kW e dotati di SPI interno, l’autotest di norma viene fatto insieme ad un controllo generale dell’impianto ed i relativi costi vanno da 120 euro ai 300 euro (tutti i prezzi sono iva esclusa).

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