Procedimento di verifica GSE di un impianto fotovoltaico

Nell’ultimo articolo avevo accennato alla concreta possibilità di avere una verifica ispettiva di controllo del proprio impianto fotovoltaico.

Orbene se vi arriva una lettera da parte del GSE che abbia come oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento di verifica, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all’impianto fotovoltaico n. XYZXYZ, di potenza pari a 4,50 kW, sito in via XXX, nel comune di YYY.” sappiate che siete stati estratti tra più di trecentomila impianti di potenza inferiore a 20 kWp per un controllo sul vostro impianto fotovoltaico.

Diciamo subito che a parte gli impianti che hanno ottenuto le tariffe incentivanti per avere goduto del decreto SALVA ALCOA che verranno pian piano tutti verificati, gli altri vengono estratti a campione, con l’obiettivo di verificare la veridicità di quanto dichiarato dai soggetti responsabili.

In particolare vengono controllati i dati e la documentazione inviata, l’originalità della configurazione impiantistica, le modalità di connessione alla rete elettrica, in particolare la corrispondenza che il materiale installato sia veramente di produzione europea (nel caso della maggiorazione della tariffa per componenti prodotti in Europa).

Il sopralluogo viene stabilito con data e ora prefissate, e viene condotto da un paio di tecnici di una società certificata, incaricata direttamente dal GSE. Prima della verifica i tecnici esibiscono sempre il tesserino di riconoscimento e copia della comunicazione che è pervenuta al cliente.

Il Soggetto Responsabile è tenuto sempre a confermare la propria presenza e consiglio che sia anche accompagnato da un proprio tecnico, meglio se fosse presente quello che ha fatto la pratica o installato l’impianto (cosa oggi sempre più rara).

Infatti a parte i documenti caratterizzanti l’impianto che dovrebbero essere stati consegnati al cliente alla fine dell’iter autorizzativo, molti dei documenti che verranno esaminati e/o richiesti non sono in possesso del soggetto responsabile.

Quali sono questi documenti:

  • schema elettrico unifilare dell’impianto
  • planimetria dell’impianto
  • elenco completo in formato xls dei moduli fotovoltaici
  • elenco completo in formato xls del/degli inverter
  • elenco completo in formato xls dei contatori elettronici installati
  • documentazione attestante che l’impianto è stato realizzato utilizzando componenti di nuova sostituzione
  • titolo autorizzativo conseguito per l’installazione dell’impianto
  • attestato di ispezione di fabbrica dell’inverter
  • attestato di ispezione di fabbrica dei moduli
  • certificato CEI EN 61215 dei moduli
  • visura catastale storica ed estratti di mappa aggiornati relativi all’immobile su cui è installato l’impianto

La suddetta documentazione deve essere messa a disposizione in formato elettronico durante il colloquio, ed eventualmente caricata sul portale GSE attraverso l’applicazione UVI da parte del soggetto responsabile o di chi ne fa le veci entro 20 giorni dal giorno del sopralluogo.

Il procedimento di verifica si conclude generalmente entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera.

Tra le violazioni rilevanti che comportano il decadimento degli incentivi ed il recupero degli incentivi, ci sono l’indisponibilità della documentazione nel caso in cui se ne sia già accertata l’assenza in un precedente controllo ed il comportamento ostruzionista del soggetto responsabile nei confronti dei tecnici preposti per quanto riguarda l’accesso all’impianto e alla documentazione.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *