Manutenzione e ammodernamento tecnologico sugli impianti fotovoltaici in esercizio

Finalmente il GSE ha pubblicato il nuovo DTR (Documento Tecnico di Riferimento) che fornisce agli Operatori di Settore e ai Soggetti Responsabili proprietari degli impianti indicazioni in merito alla gestione degli interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico da effettuarsi su impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia.

COSA CONTIENE IL DOCUMENTO?

  • la descrizione dei principi generali di riferimento;
  • la descrizione degli interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico che comportano la variazione di dati caratteristici rilevanti o di configurazione dell’impianto, per cui è previsto l’invio al GSE della comunicazione di avvenuta realizzazione;
  • la descrizione dei casi per cui è facoltà del Soggetto Responsabile chiedere al GSE la valutazione preventiva degli effetti che l’intervento previsto potrà comportare sugli incentivi riconosciuti;
  • l’elenco della documentazione, per ciascuna tipologia di intervento, da inviare contestualmente alla comunicazione di avvenuta realizzazione;
  • i modelli predisposti per l’invio delle comunicazioni fino all’implementazione di un sistema informatico per la ricezione semplificata della documentazione.

Vediamo di seguito alcuni punti di questo nuovo DTR.

Innanzitutto la manutenzione è suddivisa in:

  • ordinaria che comprende tutte le operazioni che hanno lo scopo di mantenere le prestazioni energetiche previste in fase di progettazione e di messa in servizio dell’impianto nonché a far fronte a eventi accidentali, senza tuttavia modificare la struttura essenziale dell’impianto stesso;
  • straordinaria che consiste nella sostituzione di un componente con un altro avente caratteristiche diverse.

Inoltre, può presentarsi la necessità di dover realizzare interventi di ammodernamento tecnologico dell’impianto fotovoltaico, per rimediare o ad un evidente quanto precoce degrado dei componenti attivi (per esempio i moduli fotovoltaici) che ne limita la producibilità energetica oppure a scelte progettuali inadeguate, per conseguire il ripristino del rendimento teorico atteso.

E’ tuttavia necessario che a seguito della realizzazione di un intervento di manutenzione e/o di ammodernamento tecnologico, sia garantita la permanenza di tutti i requisiti oggettivi previsti dai Decreti Conto Energia, che hanno consentito l’accesso alle tariffe incentivanti e il riconoscimento di eventuali premi o maggiorazioni.

Gli interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico sono divisi in significativi e NON significativi.

Rientrano nella categoria degli interventi significativi tutti gli interventi citati nel capitolo 2 del DTR, quali per esempio:

  • lo spostamento anche parziale dei moduli fotovoltaici;
  • la sostituzione, rimozione, nuova installazione dei componenti principali (moduli e inverter);
  • la modifica del regime di cessione in Rete dell’energia prodotta;
  • la variazione del codice POD identificativo del punto di connessione dell’impianto alla Rete.

Rientrano nella categoria degli interventi NON significativi, per esempio:

  • lo spostamento degli inverter e dei componenti elettrici minori;
  • la sostituzione, rimozione, nuova installazione dei componenti elettrici minori (componenti dei quadri, connettori, ecc) qualora l’intervento non determini variazioni del regime di cessione in Rete dell’energia prodotta dall’impianto;
  • quelli effettuati sulle strutture di sostegno dei moduli o sulle strutture edilizie su cui l’impianto è stato installato che non comportino variazioni dei requisiti in base ai quali l’impianto è stato incentivato.

Impianti con potenza superiore a 3 kW che hanno subito interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico SIGNIFICATIVI hanno l’obbligo di mandare al GSE entro 60 giorni dall’avvenuto completamento dell’intervento un’apposita comunicazione secondo le modalità indicate nel Capitolo 3, e siano allegati i documenti idonei a descrivere e circostanziare i lavori effettuati, seguendo le indicazioni riportate nell’APPENDICE A.

Impianti con potenza superiore a 3 kW che hanno subito interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico NON SIGNIFICATIVI, il Soggetto Responsabile può inviare una comunicazione che costituisce una mera notifica di avvenuta realizzazione dell’intervento. In questi casi non è necessario che alla comunicazione vengano allegate copie dei documenti.

Impianti di potenza pari o inferiore a 3 kW sono esonerati dall’obbligo di comunicazione dell’avvenuta realizzazione di interventi diversi dai potenziamenti non incentivati, dall’installazione di sistemi di accumulo dell’energia prodotta e dalla sostituzione dei moduli fotovoltaici.

Nel documento viene però sottolineato che a prescindere dall’obbligo di invio della documentazione al GSE, a seguito della realizzazione di un qualsiasi intervento, è opportuno che il Soggetto Responsabile dell’impianto provveda a conservare in sito tutta la documentazione al fine di consentire al GSE in sede di verifica, di valutare la sussistenza o la permanenza dei requisiti e dei presupposti per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi a seguito dell’intervento eseguito.

INTERVENTI SIGNIFICATIVI

Vediamo i principali interventi descritti nel DTR.

SPOSTAMENTO DELL’IMPIANTO

Un impianto fotovoltaico incentivato non può essere spostato dal “sito” di prima installazione. Questo significa che non è ammesso smontare completamente l’impianto e ricostruirlo in altro “sito”, pena la decadenza dal diritto agli incentivi riconosciuti.

Il “sito”, per prassi, è identificato dai riferimenti catastali (Comune, Sezione, Foglio, Particella, Subalterno) dell’immobile o del compendio immobiliare che ospita l’impianto, ovvero dai riferimenti catastali del terreno nel caso di impianti installati a terra o su strutture non accatastate.

SPOSTAMENTO DEI COMPONENTI DELL’IMPIANTO

Per massimizzare le performance di produzione dell’impianto penalizzate per esempio da ombreggiamenti dei moduli dovuti ad errata progettazione o da strutture edili di nuova realizzazione, è consentito nell’ambito del medesimo sito, lo spostamento di singoli o gruppi di componenti, sia principali sia secondari, a condizione che continuino a essere rispettati i requisiti previsti dal Decreto Conto Energia di riferimento e dalla regolazione vigente anche in termini di autorizzazioni edilizie o di configurazione elettrica.

SOSTITUZIONE DEI PRINCIPALI COMPONENTI DELL’IMPIANTO (MODULI ED INVERTER)

E’ ammessa la sostituzione di moduli fotovoltaici, che devono essere nuovi o rigenerati e conformi ai requisiti previsti dal quinto Conto Energia.

Gli inverter installati in sostituzione devono rispettare le norme di settore.

In tutti i casi di sostituzione dei moduli, sono ammissibili soglie percentuali di incremento del valore della potenza elettrica nominale dell’impianto e, nel caso di impianti multisezione, della singola sezione, secondo il seguente schema:

  • fino al 5%, per gli interventi su impianti con potenza nominale non superiore a 20 kW;
  • fino all’1%, per gli interventi su impianti con potenza nominale superiore a 20kW.

E’ in ogni caso necessario, sia che si tratti di sostituzioni definitive sia che si tratti di sostituzioni temporanee, che il Soggetto Responsabile indichi al GSE la destinazione finale del componente rimosso dall’impianto (componente smaltito, o componente ritirato dal produttore, o componente impiegato ad altro uso, o infine componente soggetto a furto o incendio) anche al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento dei moduli fotovoltaici.

Altri interventi presi in considerazione nel documento sono:

RIMOZIONE DEI MODULI FOTOVOLTAICI TEMPORANEA O DEFINITIVA

MODIFICHE DI TIPO EDILIZIO ALL’IMMOBILE SU CUI E’ INSTALLATO L’IMPIANTO

INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI QUALI OTTIMIZZATORI E RIGENERATORI

VARIAZIONE DEL REGIME DI CESSIONE IN RETE DELL’ENERGIA PRODOTTA DALL’IMPIANTO

VARIAZIONE DEL CODICE POD

POTENZIAMENTI NON INCENTIVATI

INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI ACCUMULO

Come già indicato ogni intervento dovrà seguire le modalità indicate nel Capitolo 3, e dovranno essere allegati i documenti idonei a descrivere e circostanziare i lavori effettuati, seguendo le indicazioni riportate nell’APPENDICE A.

Inoltre i Soggetti Responsabili di impianti interessati da un intervento significativo, o che abbiano fatto richiesta di valutazione preliminare di un progetto di intervento, devono corrispondere al GSE un corrispettivo a copertura dei costi di istruttoria.

Il corrispettivo è costituito da una quota fissa pari a 50€ e da una quota variabile pari a 2€ per ciascun kW di potenza incentivata fino a 20 kW e pari a 1€ per ciascun kW di potenza incentivata eccedente i primi 20 kW.

Ulteriori approfondimenti seguiranno in articoli di prossima pubblicazione, ma intanto potete scaricare il nuovo DTR qui.

 

 

 

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